Con una recente sentenza (526/2018), giunta a conclusione di un lungo iter giudiziario seguito dallo studio, la I Sezione Civile della Corte d’Appello di Genova si è pronunciata su una particolare forma di danno, quello derivante dall’impedito allattamento al seno. Poiché non si rinvengono precedenti pronunce favorevoli all’accoglimento della domanda risarcitoria di questa peculiare fattispecie (v. invece contra: Tribunale di Pisa, 26.11.2013; Tribunale di Gorizia, sent. 298/2015 del 3.6.2015; Cass., 9179/2018), può avere un qualche interesse esaminare l’iter logico seguito dalla Corte genovese.

Il fatto.

Con atto di citazione avanti al Tribunale di Chiavari del 25 febbraio 2010 la signora C e il marito B (anche nella loro veste di genitori esercenti la potestà sulla figlia) convenivano in giudizio l’azienda sanitaria locale esponendo che, circa due anni prima, in occasione della nascita della loro figlia, avvenuta presso ospedale gestito dalla stessa ASL, la madre aveva contratto una grave infezione ospedaliera, non diagnosticata dal personale medico-sanitario, con la conseguenza che si era reso necessario un improvviso ricovero della signora C presso altra struttura ospedaliera e un susseguente intervento chirurgico. Durante la degenza in isolamento infettivo la signora C aveva dovuto interrompere l’allattamento al seno della neonata, che veniva quindi alimentata con latte artificiale sino allo svezzamento. Gli attori chiedevano quindi al tribunale la condanna dell’ASL al risarcimento dei danni, incluso quello derivante dal mancato allattamento al seno, tanto per la madre quanto per la figlia, nonché il rimborso di quanto speso per l’alimentazione con latte artificiale della minore. L’ASL si costituiva in giudizio contestando le domande; veniva esperita CTU medico-legale sulla madre e, senza farsi luogo ad istruttoria testimoniale, la causa veniva discussa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

Il Tribunale di Chiavari pronunciava sentenza di parziale accoglimento delle domande attoree, rigettando però la richiesta risarcitoria qui in esame, sull’assunto che tale voce di danno non avesse trovato adeguata prova.

La sentenza veniva appellata, anche su questo specifico punto; nuovamente la difesa dell’ASL chiedeva respingersi la domanda degli attori appellanti.

Con la decisione qui in esame la Corte d’Appello ha riformato la pronuncia del Tribunale di Chiavari, accogliendo la domanda, con condanna della ASL al risarcimento del danno tanto nei confronti della madre quanto della figlia, nonché al rimborso delle spese resesi necessarie per l’alimentazione artificiale.

L’argomentazione logico-giuridica

La Corte d’Appello di Genova ha accolto la prospettazione logico-giuridica degli attori appellanti, secondo i quali il procurato impedimento dell’alimentazione naturale non determina un danno da intendersi quale malattia o patologia in senso stretto, consistendo invece in una maggiore esposizione al rischio di contrarre allergie e malattie, tanto per la madre quanto per il figlio: questo rischio, che è sostanzialmente una possibilità, in ambito giuridico deve essere ricondotto alla categoria dottrinale e giurisprudenziale della perdita di chance.

In altri termini, il mancato allattamento al seno non costituisce di per sé solo una patologia, ma determina una maggiore esposizione a una serie di rischi, tanto per la madre quanto per il figlio. E per l’appunto di questo rischio, qualificato come perdita di chance, si era chiesto il risarcimento al Tribunale di Chiavari, che non lo aveva riconosciuto.

Scrive la Corte d’Appello nella parte motiva della sentenza:

Sotto il profilo del danno non patrimoniale subìto dalla piccola, espongono gli attori che l’affermazione della CTU che il mancato allattamento al seno non ha comportato difetti di crescita della piccola, pur tecnicamente corretta anche alla luce del quesito formulato dal Giudicante, non significa che siano anche esclusi gli altri inconvenienti che la scienza medica riconduce al mancato allattamento al seno, quali la maggiore esposizione al rischio di contrarre allergie e malattie, per la figlia ma anche per la madre, ad esempio per quel che riguarda il tumore al seno.

E, proseguendo più oltre su questo iter logico:

D’altra parte, ed in relazione al tema dell’allattamento al seno, è ormai convincimento diffuso il suo effetto di benessere per l’organismo della madre ma soprattutto per il neonato, così come provato dalla letteratura e dalla vasta documentazione prodotta dagli attori né si deve sottacere il fatto che per la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità l’allattamento al seno deve essere l’alimentazione esclusiva per il neonato sino al 6° mese di vita (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1926&area=saluteBambino&menu=alimentazione). Pertanto, l’impossibilità di allattamento al seno comporta un pregiudizio di cui tenere conto anche se non può essere espresso con il metodo puntuale di valutazione del danno alla salute e comporta una liquidazione del danno anche in favore della minore, privata non solo dell’alimentazione più naturale ma anche del contatto fisico con la madre. A tale titolo può essere riconosciuto a favore della minore la somma liquidata equitativamente ai genitori, in tale loro qualità, di euro 2.500,00 ed il medesimo importo va liquidato alla madre.

Infine la Corte ha accolto anche la domanda relativa alla conseguenza economico-patrimoniale della procurata interruzione dell’allattamento naturale:

Gli appellanti, infine, chiedono la liquidazione anche secondo equità del risarcimento del danno dovuto alla forzata alimentazione con latte artificiale della bambina e quello conseguente alla necessità dei pranzi e delle trasferte del sig. B durante la degenza della moglie presso l’Ospedale […]. Orbene, anche tale profilo dell’impugnazione proposta pare accoglibile in conseguenza dell’accoglimento della domanda attorea. La Corte reputa di poter liquidare a titolo la somma di euro 1.000,00.